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martedì 8 febbraio 2005

VISITA AL CARDINALE SODANO NUOVO SEGRETARIO DI STATO U.S.A

CITTA' DEL VATICANO, 8 FEB. 2005 (VIS). Nella tarda mattinata di oggi è stata pubblicata una dichiarazione del Dr. Joaquín Navarro-Valls, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, di seguito riportata, relativa alla visita della Signora Condoleezza Rice, Segretario di Stato degli U.S.A., a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato:

"Oggi, martedì 8 febbraio 2005, Sua Eccellenza la Signora Condoleezza Rice, Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, accompagnata da una delegazione ufficiale, ha reso visita a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Sodano, Segretario di Stato di Sua Santità, con il quale erano Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Lajolo, Segretario per i Rapporti con gli Stati, Monsignor Piero Parolin, Sottosegretario, e altri Officiali della Segreteria di Stato".

"All'inizio del cordiale colloquio, che si è protratto per quasi un'ora, l'Eminentissimo Segretario di Stato ha presentato all'Ospite i saluti del Santo Padre, pregandola di trasmetterli anche al Presidente Bush. A sua volta, la Signora Rice, a nome del Presidente Bush, del popolo americano e suo personale, ha espresso i migliori auguri per un pronto ristabilimento di Sua Santità".

"È seguito uno scambio di opinioni su vari problemi internazionali, con particolare riferimento alla Terra Santa, al Medio Oriente e alla situazione di altri Paesi asiatici. Si è dedicata pure attenzione al tema della libertà religiosa in varie parti del mondo. Infine, sono state passate in rassegna alcune questioni attinenti ai rapporti bilaterali, riaffermando la volontà di collaborazione nella tutela e nella promozione dei valori spirituali".
OP/VISITA RICE:SODANO/NAVARRO-VALLS VIS 20050208 (250)

PRESENTAZIONE ISTRUZIONE NORME CAUSE MATRIMONIALI

CITTA' DEL VATICANO, 4 FEB. 2005 (VIS). Questa mattina, presso la Sala Stampa della Santa Sede, ha avuto luogo la presentazione dell'Istruzione "Dignitas connubii", sulle norme da osservarsi nei tribunali diocesani ed interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio. L'Istruzione è stata redatta dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi con la collaborazione degli altri Dicasteri della Santa Sede.

Alla Conferenza Stampa sono intervenuti il Cardinale Julián Herranz, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; l'Arcivescovo Angelo Amato, S.D.B., Segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede; l'Arcivescovo Domenico Sorrentino, Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti; il Vescovo Velasio De Paolis, C.S., Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il Vescovo Antoni Stankiewicz, Decano del Tribunale della Rota Romana.

Nella sua presentazione, il Cardinale Julián Herranz ha affermato che l'Istruzione "Dignitas connubii" intende offrire ai giudici nei tribunali ecclesiastici "un documento di indole pratica, una sorta di vademecum, che serva da guida immediata per un miglior adempimento del loro lavoro nei processi canonici di nullità matrimoniale". Un documento analogo fu redatto nel 1936 con l'Istruzione "Provida Mater", che si riferisce al Codice di Diritto Canonico del 1917.

La "Dignitas connubii", ha detto il Cardinale Herranz, è stata emanata per facilitare la consultazione e l'applicazione del Codice di Diritto Canonico del 1983. "Infatti, da un lato, l'Istruzione presenta insieme tutto ciò che riguarda i processi canonici di nullità matrimoniale - a differenza del Codice, che contiene le norme in proposito sparse in diverse parti - e, dall'altro, si integrano gli sviluppi giuridici che si sono verificati nel periodo immediatamente postcodiciale: interpretazioni autentiche del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, risposte del Supremo Tribunale del Segnatura Apostolica, giurisprudenza del Tribunale Apostolico della Rota Romana. (...) Questa Istruzione non si limita a ripetere il testo dei canoni codiciali, ma contiene delle interpretazioni, dei chiarimenti sulle disposizioni delle leggi e delle ulteriori disposizioni sui procedimenti per la loro esecuzione".

"La presente Istruzione" - ha proseguito il Cardinale Herranz - "viene a confermare la necessità di sottomettere la questione sulla validità di nullità del matrimonio dei fedeli a un processo veramente giudiziario". A volte, ha ribadito il Cardinale "si ipotizzano vie di soluzioni più semplici, che addirittura risolverebbero il problema nel solo foro interno, mediante la cosiddetta 'nullità di coscienza', in cui la Chiesa altro non farebbe che prendere atto della convinzione degli stessi sposi circa la validità o meno del loro matrimonio. Talvolta, si auspica pure che la Chiesa rinunzi ad ogni sorta di processo, lasciando questi problemi giuridici nelle mani dei tribunali civili".

"La Chiesa, al contrario, ribadisce la sua competenza per occuparsi di queste cause, poiché in esse è in gioco l'esistenza del matrimonio di almeno uno dei suoi fedeli, e tenendo soprattutto conto che il matrimonio è uno dei sette sacramenti istituiti dallo stesso Cristo ed affidati alla Chiesa. Disinteressarsi di questo problema equivarrebbe ad oscurare in pratica la stessa sacramentalità del matrimonio. Ciò risulterebbe ancor meno comprensibile nelle attuali circostanze di confusione sull'identità naturale del matrimonio e della famiglia in alcune legislazioni civili che non solo accolgono e facilitano il divorzio, ma addirittura, in qualche caso, mettono in dubbio l'eterosessualità come aspetto essenziale del matrimonio".

Infine il Cardinale Herranz ha affermato che, in un contesto di mentalità divorzistica, "anche i processi canonici di nullità possono essere facilmente fraintesi, come se non fossero altro che vie per ottenere un divorzio con l'apparente beneplacito della Chiesa. La differenza tra nullità e divorzio sarebbe meramente nominale. Attraverso un'abile manipolazione delle cause di nullità, ogni matrimonio fallito diventerebbe nullo. I Romani Pontefici, (...), hanno più volte mostrato l'autentico senso delle nullità matrimoniali, inseparabile dalla ricerca della verità, poiché la dichiarazione di nullità non è nessun scioglimento di un vincolo esistente, bensì solo la constatazione, a nome della Chiesa, dell'inesistenza di un vero matrimonio fin dall'inizio. Anzi, la Chiesa favorisce la convalida dei matrimoni nulli, quando essa sia possibile. Giovanni Paolo II lo ha spiegato in questo modo: 'Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene, senza escludere a priori la possibile convalidazione di un'unione che, pur non essendo ancora matrimoniale, contiene elementi di bene, per loro e per i figli, che vanno attentamente valutati in coscienza prima di prendere una diversa decisione'. (Discorso alla Rota Romana, 28 gennaio 2002, n. 6).

Sempre sul primato della verità nei processi di nullità matrimoniale, l'Arcivescovo Angelo Amato ha sottolineato che nell'articolo 65, paragrafo 2, dell'Istruzione, viene stabilito che "il giudice esorti le parti alla ricerca sincera della verità. Se non si riesce a indurre i coniugi a convalidare il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale, 'il giudice esorti i coniugi perché, posposto ogni personale desiderio, collaborino sinceramente, adoperandosi per la verità e in spirito di carità, all'accertamento della verità oggettiva, così come è richiesto dalla natura stessa della causa matrimoniale'".

Nel suo intervento il Vescovo De Paolis ha affermato che: "L'Istruzione 'Dignitas connubii' riguarda i circa ottocento tribunali diocesani o interdiocesani della Chiesa latina, che quasi esclusivamente trattano cause di nullità matrimoniale", le quali "sono aumentate enormemente negli ultimi decenni, particolarmente nei paesi di antica tradizione cristiana". Il Vescovo De Paolis ha precisato che tra le cause di questo aumento si possono indicare: "una diffusa secolarizzazione che comporta con sé errate concezioni sul matrimonio rispetto all'ideale proposto dalla Chiesa; (...) una più precisa conoscenza della psicologia della persona umana permette di rendersi conto che in determinati casi il consenso matrimoniale non è sufficiente per legare le persone nel vincolo matrimoniale" ed "una terza ragione è certamente il fatto di coscienza: non pochi fedeli, che hanno ottenuto il divorzio e perciò potrebbero passare a nuove nozze secondo la legge civile, chiedono la dichiarazione di nullità, perché sanno che per un cattolico il matrimonio valido può essere solo quello che si celebra secondo le leggi della Chiesa".

Il Vescovo ha quindi dato alcuni dati statistici relativi all'anno 2002: dei 56.236 processi ordinari per la dichiarazione di nullità del matrimonio, 46.092 hanno avuto una sentenza affermativa. Di tali sentenze, 343 sono state emanate in Africa, 676 in Oceania, 1.562 in Asia, 8.855 in Europa e 36.656 in America, di cui 30.968 in America del Nord e 5.688 in America Centrale ed America del Sud.

Il Vescovo Antoni Stankiewicz, a sua volta, ha spiegato che: "L'Istruzione qui presentata, disciplina in 61 articoli (155-216 in Titolo VII, "Prove") gli strumenti ossia i mezzi di prova per la ricerca della verità oggettiva nel processo matrimoniale, posti a disposizione delle parti e del giudice, per consentire l'accertamento dei fatti allegato dagli stessi coniugi-parti in causa, rilevanti per la nullità del matrimonio impugnato. Soltanto in base all'efficacia delle risultanze dei mezzi di prova, ammessi nelle cause matrimoniali, quale le dichiarazioni delle parti (artt. 177-182), i documenti (artt. 183-192), le testimonianze (artt. 193-202), le perizie (artt. 203-213) e le presunzioni (artt. 214-216), il giudice può raggiungere la certezza morale sulla causa da decidere con una sentenza o con un decreto confirmatorio".

"Non si tratta, quindi, né di certezza assoluta" - ha detto ancora il Vescovo Stankiewicz - "(...) né di certezza puramente soggettiva, (...), ma di certezza morale oggettiva, fondata obiettivamente sugli atti e sulle risultanze delle prove (art. 247, par. 3). Infatti, secondo la nuova normativa, 'perchè sia dichiarata la nullità del matrimonio, si richiede nell'animo del giudice la certezza morale di tale nullità' (art. 247, par. 1)".

La "Dignitas connubii" è disponibile nel testo ufficiale latino con traduzione inglese ed in latino con traduzione italiana. Si compone di un "Proemio" o introduzione, di Articoli preliminari e di 15 Titoli, suddivisi in Capitoli.
OP/ISTRUZIONE CAUSE MATRIMONIALI/HERRANZ VIS 20050208 (1280)
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