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giovedì 15 luglio 2010

NORME CONGREGAZIONE DOTTRINA FEDE DELITTI PIÙ GRAVI

CITTA' DEL VATICANO, 15 LUG. 2010 (VIS). La Congregazione per la Dottrina della Fede ha pubblicato oggi le nuove “Norme sui delitti più gravi”. Di seguito riportiamo una Nota del Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Padre Federico Lombardi, S.I., sul significato di tali norme.

  “Nel 2001 il Santo Padre Giovanni Paolo II aveva promulgato un documento di grande importanza, il Motu Proprio ‘Sacramentorum sanctitatis tutela’ che attribuiva alla Congregazio¬ne per la Dottrina della Fede la competenza per trattare e giudicare nell’ambito dell’ordinamen¬to canonico una serie di delitti particolarmente gravi, per i quali la competenza era precedentemente attribuita anche ad altri Dicasteri o non era del tutto chiara”.

  “Il Motu Proprio (la “legge” in senso stretto) era accompagnato da una serie di Norme applicative e procedurali note come ‘Normae de gravioribus delictis’. Nel corso dei nove anni successivi l’esperienza ha naturalmente suggerito l’integrazione e l’aggiornamento di tali Norme, in modo da poter sveltire o semplificare le procedure per renderle più efficaci, o tener conto di nuove problematiche. Ciò è avvenuto principalmente grazie all’attribuzione da parte del Papa di nuove ‘facoltà’ alla Congregazione per la Dottrina della Fede, che però non erano state integrate organicamente nelle ‘Norme’ iniziali. È ciò che è ora avvenuto, nell’ambito appunto di una revisione sistematica di tali Norme”.

  “I delitti gravissimi a cui si riferiva questa normativa riguardano realtà centrali per la vita della Chiesa, cioè i sacramenti dell’Eucarestia e della Penitenza, ma anche gli abusi sessuali commessi da un chierico con un minore al disotto dei 18 anni di età”.

  “La vasta risonanza pubblica avuta negli anni recenti da quest’ultimo tipo di delitti ha attirato grande attenzione e sviluppato un intenso dibattito sulle norme e procedure applicate dalla Chiesa per il giudizio e la punizione di essi”.

  “È giusto quindi che vi sia piena chiarezza sulla normativa oggi in vigore in questo campo e che questa stessa normativa si presenti in modo organico, così da facilitare l’orientamen¬to di chiunque debba occuparsi di queste materie”.

  “Un primo contributo di chiarificazione - soprattutto ad uso degli operatori dell’informazio¬ne - era stato dato poco tempo fa con la pubblicazione sul Sito Internet della Santa Sede di una sintetica ‘Guida alla comprensione delle procedure di base della Congregazione per la Dottrina della Fede riguardo alle accuse di abusi sessuali’, ma la pubblicazione delle nuove Norme è tutt’altra cosa, offrendoci un testo giuridico ufficiale aggiornato, valido per tutta la Chiesa”.

  “Per facilitarne la lettura da parte di un pubblico non specialistico, interessato principalmente alla problematica relativa agli abusi sessuali, cerchiamo di metterne in luce alcuni aspetti rilevanti”.

  “Fra le novità introdotte rispetto alle Norme precedenti si devono sottolineare soprattutto quelle intese a rendere le procedure più spedite, come la possibilità di non seguire la ‘via processuale giudiziale’ ma di procedere ‘per decreto extragiudiziale’, o quella di presentare al Santo Padre in circostanze particolari i casi più gravi in vista della dimissione dallo stato clericale”.

  “Un’altra norma intesa a semplificare problemi precedenti e a tener conto dell’evoluzione della situazione nella Chiesa, riguarda la possibilità di avere come membri del personale dei tribunali, o come avvocati o procuratori, non solo più sacerdoti, ma anche laici. Analogamente, per svolgere tali funzioni non è più strettamente necessaria la laurea in diritto canonico, ma la competenza richiesta può essere comprovata anche in altro modo, ad esempio con il titolo di licenza”.

  “Da notare anche il passaggio del termine della prescrizione da dieci a venti anni, restando sempre la possibilità di deroga anche oltre tale periodo”.

  “Significativa la equiparazione ai minori delle persone con limitato uso di ragione, e la introduzione di una nuova fattispecie: la pedopornografia. Questa viene così definita: ‘l’acquisizione, la detenzione o la divulgazione’ compiuta da un membro del clero ‘in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, di immagini pornografiche aventi ad oggetto minori di anni 14’”.

  “Si ripropone la normativa sulla confidenzialità dei processi, a tutela della dignità di tutte le persone coinvolte”.

  “Un punto che non viene toccato, mentre spesso è oggetto di discussione in questi tempi, riguarda la collaborazione con le autorità civili. Bisogna tener conto che le Norme ora pubblicate sono parte dell’ordinamento penale canonico, in sé completo e pienamente distinto da  quello degli Stati”.

  “A questo proposito si può tuttavia far notare quanto scritto nella già ricordata ‘Guida alla comprensione delle procedure’ pubblicata sul Sito della Santa Sede. In tale ‘Guida’ la indicazione: ‘Va sempre dato seguito alle disposizioni della legge civile per quanto riguarda il deferimento di crimini alle autorità preposte’, è stata inserita nella Sezione dedicata alle ‘Procedure preliminari’. Ciò significa che nella prassi proposta dalla Congregazione per la Dottrina della Fede occorre provvedere per tempo ad ottemperare alle disposizioni di legge vigenti nei diversi Paesi e non nel corso del procedimento canonico o successivamente ad esso”.

  “La pubblicazione odierna delle Norme dà un grande contributo alla chiarezza e alla certezza del diritto in un campo in cui la Chiesa è fortemente impegnata oggi a procedere con rigore e con trasparenza, così da rispondere pienamente alle giuste attese di tutela della coerenza morale e della santità evangelica che i fedeli e l’opinione pubblica nutrono verso di essa, e che il Santo Padre ha continuamente ribadito. Naturalmente occorrono anche molte altre misure ed iniziative, da parte di diverse istanze ecclesiali. Per quanto riguarda la Congregazione per la Dottrina della Fede, essa sta attualmente studiando come aiutare gli Episcopati del mondo a formulare e sviluppare in modo coerente ed efficace le indicazioni e direttive necessarie ad affrontare la problematica degli abusi sessuali di minori da parte di membri del clero o nell’ambito di attività o istituzioni connesse alla Chiesa, con riguardo alla situazione e ai problemi della società in cui operano”.

  “Sarà un altro passo cruciale nel cammino perché la Chiesa traduca in prassi permanente e in consapevolezza continua i frutti degli insegnamenti e delle riflessioni maturati nel corso della dolorosa vicenda della ‘crisi’ dovuta agli abusi sessuali da parte di membri del clero”.

  “Per completare questa breve rassegna sulle principali novità contenute nelle ‘Norme’, è bene osservare anche quelle che si riferiscono a delitti di altra natura. In realtà anche in questi casi non si tratta tanto di determinazioni nuove nella sostanza, quanto di inserimento di normative già vigenti, così da ottenere una normativa complessiva più ordinata e organica sui ‘delitti più gravi’ riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede”.

  “Più specificamente sono stati inseriti: i delitti contro la fede (cioè eresia, apostasia e scisma), per i quali sono normalmente competenti gli Ordinari, ma la Congregazione diventa competente in caso di appello; la registrazione e divulgazione compiute maliziosamente delle confessioni sacramentali, sulle quali già era stato emesso un decreto di condanna nel 1988; l’attentata ordinazione delle donne, sulla quale pure esisteva già un decreto del 2007”.
OP/                                         VIS 20100715 (1140)

MODIFICHE INTRODOTTE NELLE NORMAE DE GRAVIORIBUS DELICTIS

Parte Prima

NORME SOSTANZIALI




Art. 1

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede, a norma dell’art. 52 della Costituzione Apostolica Pastor Bonus, giudica i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti e, se del caso, procede a dichiarare o irrogare le sanzioni canoniche a norma del diritto, sia comune sia proprio, fatta salva la competenza della Penitenzieria Apostolica e ferma restando la Agendi ratio in doctrinarum examine.

§ 2. Nei delitti di cui al § 1, per mandato del Romano Pontefice, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha il diritto di giudicare i Padri Cardinali, i Patriarchi, i Legati della Sede Apostolica, i Vescovi, nonché le altre persone fisiche di cui al can. 1405 § 3 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1061 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 3. La Congregazione per la Dottrina della Fede giudica i delitti riservati di cui al § 1 a norma degli articoli seguenti.

  

Art. 2

§ 1. I delitti contro la fede, di cui all’art. 1, sono l’eresia, l’apostasia e lo scisma, a norma dei cann. 751 e 1364 del Codice di Diritto Canonico e dei cann. 1436 e 1437 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Nei casi di cui al § 1, a norma del diritto spetta all’Ordinario o al Gerarca rimettere, se del caso, la scomunica latae sententiae e svolgere il processo giudiziale in prima istanza o extragiudiziale per decreto, fatto salvo il diritto di appello o di ricorso alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

 

Art. 3

§ 1. I delitti più gravi contro la santità dell’augustissimo Sacrificio e sacramento dell’Eucaristia riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

    1° l’asportazione o la conservazione a scopo sacrilego, o la profanazione delle specie consacrate, di cui al can. 1367 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1442 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    2° l’attentata azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1378 § 2 n. 1 del Codice di Diritto Canonico;

    3° la simulazione dell’azione liturgica del Sacrificio eucaristico di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    4° la concelebrazione del Sacrificio eucaristico vietata dal can. 908 del Codice di Diritto Canonico e dal can. 702 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, di cui al can. 1365 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1440 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, insieme ai ministri delle comunità ecclesiali che non hanno la successione apostolica e non riconoscono la dignità sacramentale dell’ordinazione sacerdotale.

§ 2. Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto che consiste nella consacrazione a fine sacrilego di una sola materia o di entrambe, nella celebrazione eucaristica o fuori di essa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

 

Art. 4

§ 1. I delitti più gravi contro la santità del sacramento della Penitenza riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede sono:

    1° l’assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, di cui al can. 1378 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1457 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    2° l’attentata assoluzione sacramentale o l’ascolto vietato della confessione di cui al can. 1378 § 2, 2° del Codice di Diritto Canonico;

    3° la simulazione dell’assoluzione sacramentale di cui al can. 1379 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1443 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali;

    4° la sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo nell’atto o in occasione o con il pretesto della confessione, di cui al can. 1387 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1458 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, se diretta al peccato con lo stesso confessore;

    5° la violazione diretta e indiretta del sigillo sacramentale, di cui al can. 1388 § 1 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1456 § 1 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

§ 2. Fermo restando il disposto del § 1 n. 5, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave consistente nella registrazione, fatta con qualunque mezzo tecnico, o nella divulgazione con i mezzi di comunicazione sociale svolta con malizia, delle cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o falsa. Colui che commette questo delitto, sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione, se è un chierico.



Art. 5

Alla Congregazione per la Dottrina della Fede è riservato anche il delitto più grave di attentata sacra ordinazione di una donna:

    1° fermo restando il disposto del can. 1378 del Codice di Diritto Canonico, sia colui che attenta il conferimento del sacro ordine, sia la donna che attenta la recezione del sacro ordine, incorrono nella scomunica latae sententiae riservata alla Sede Apostolica;

    2° se poi colui che attenta il conferimento del sacro ordine o la donna che attenta la recezione del sacro ordine è un cristiano soggetto al Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, fermo restando il disposto del can. 1443 del medesimo Codice, sia punito con la scomunica maggiore, la cui remissione è pure riservata alla Sede Apostolica;

    3° se poi il reo è un chierico, può essere punito con la dimissione o la deposizione.



  Art. 6

§ 1. I delitti più gravi contro i costumi, riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, sono:

    1° il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni; in questo numero, viene equiparata al minore la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione;

    2° l’acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori sotto i quattordici anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento.

§ 2. Il chierico che compie i delitti di cui al § 1 sia punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione.

 

Art. 7

§ 1. Fatto salvo il diritto della Congregazione per la Dottrina della Fede di derogare alla prescrizione per i singoli casi, l’azione criminale relativa ai delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede si estingue per prescrizione in vent’anni.

§ 2. La prescrizione decorre a norma del can. 1362 § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1152 § 3 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali. Ma nel delitto di cui all’art. 6 § 1 n. 1, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il minore ha compiuto diciotto anni.



Seconda Parte

NORME PROCEDURALI


TITOLO I
Costituzione e competenza del Tribunale

 
Art. 8

§ 1. La Congregazione per la Dottrina della Fede è il Supremo Tribunale Apostolico per la Chiesa Latina, nonché per le Chiese Orientali Cattoliche, nel giudicare i delitti definiti negli articoli precedenti.

§ 2. Questo Supremo Tribunale giudica anche gli altri delitti, per i quali il reo viene accusato dal Promotore di Giustizia, in ragione della connessione della persona e della complicità.

§ 3. Le sentenze di questo Supremo Tribunale, emesse nei limiti della propria competenza, non sono soggette all’approvazione del Sommo Pontefice.

  

Art. 9

§ 1. I giudici di questo Supremo Tribunale sono, per lo stesso diritto, i Padri della Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Presiede il collegio dei Padri, quale primo fra pari, il Prefetto della Congregazione e, in caso di vacanza o di impedimento del Prefetto, ne adempie l’ufficio il Segretario della Congregazione.

§ 3. Spetta al Prefetto della Congregazione nominare anche altri giudici stabili o incaricati.



Art. 10

È necessario che siano nominati giudici sacerdoti di età matura, provvisti di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinti per prudenza ed esperienza giuridica, anche se esercitano contemporaneamente l’ufficio di giudice o di consultore in un altro Dicastero della Curia Romana.

 

Art. 11

Per presentare e sostenere l’accusa, è costituito un Promotore di Giustizia, che sia sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, di buoni costumi, particolarmente distinto per prudenza ed esperienza giuridica, che adempia il suo ufficio in tutti i gradi di giudizio.

Art. 12

Per i compiti di Notaio e di Cancelliere sono designati sacerdoti, sia Officiali di questa Congregazione, sia esterni.

Art. 13

Funge da Avvocato e Procuratore un sacerdote, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio.



Art. 14

Negli altri Tribunali, poi, per le cause di cui nelle presenti norme, possono adempiere validamente gli uffici di Giudice, Promotore di Giustizia, Notaio e Patrono soltanto sacerdoti.


Art. 15

Fermo restando il prescritto del can. 1421 del Codice di Diritto Canonico e del can. 1087 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito concedere le dispense dai requisiti del sacerdozio, nonché del dottorato in diritto canonico.

  

Art. 16

Ogni volta che l’Ordinario o il Gerarca ha la notizia, almeno verisimile, di un delitto più grave, svolta l’indagine previa, la renda nota alla Congregazione per la Dottrina della Fede, la quale, se non avoca a sé la causa per circostanze particolari, ordina all’Ordinario o al Gerarca di procedere ulteriormente, fermo restando tuttavia, se del caso, il diritto di appello contro la sentenza di primo grado soltanto al Supremo Tribunale della medesima Congregazione.



Art. 17

Se il caso viene deferito direttamente alla Congregazione, senza condurre l’indagine previa, i preliminari del processo, che per diritto comune spettano all’Ordinario o al Gerarca, possono essere adempiuti dalla Congregazione stessa.

  

Art. 18

La Congregazione per la Dottrina della Fede, nelle cause ad essa legittimamente deferite, può sanare gli atti, fatto salvo il diritto alla difesa, se sono state violate leggi meramente processuali da parte dei Tribunali inferiori che agiscono per mandato della medesima Congregazione o secondo l’art. 16.

 

Art. 19

Fermo restando il diritto dell’Ordinario o del Gerarca, fin dall’inizio dell’indagine previa, di imporre quanto è stabilito nel can. 1722 del Codice di Diritto Canonico o nel can. 1473 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, anche il Presidente di turno del Tribunale, su istanza del Promotore di Giustizia, ha la stessa potestà alle stesse condizioni determinate nei detti canoni.

  

Art. 20

Il Supremo Tribunale della Congregazione per la Dottrina della Fede giudica in seconda istanza:

    1° le cause giudicate in prima istanza dai Tribunali inferiori;

    2° le cause definite in prima istanza dal medesimo Supremo Tribunale Apostolico.

  

TITOLO II
L’ordine giudiziario

Art. 21

§ 1. I delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede vanno perseguiti in processo giudiziale.

§ 2. Tuttavia, alla Congregazione per la Dottrina della Fede è lecito:

    1° nei singoli casi, d’ufficio o su istanza dell’Ordinario o del Gerarca, decidere di procedere per decreto extragiudiziale, di cui al can. 1720 del Codice di Diritto Canonico e al can. 1486 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali; tuttavia, con l’intendimento che le pene espiatorie perpetue siano irrogate soltanto dietro mandato della Congregazione per la Dottrina della Fede;

    2° deferire direttamente alla decisione del Sommo Pontefice in merito alla dimissione dallo stato clericale o alla deposizione, insieme alla dispensa dalla legge del celibato, i casi più gravi, quando consta manifestamente il compimento del delitto, dopo che sia stata data al reo la facoltà di difendersi.

      

Art. 22

Per giudicare una causa, il Prefetto costituisca un Turno di tre o di cinque giudici.

 

Art. 23

Se, in grado di appello, il Promotore di Giustizia porta un’accusa specificamente diversa, questo Supremo Tribunale può ammetterla e giudicarla, come se fosse in prima istanza.

Art. 24

§ 1. Nelle cause per i delitti di cui all’art. 4 § 1, il Tribunale non può rendere noto il nome del denunciante, né all’accusato, e neppure al suo Patrono, se il denunciante non ha dato espresso consenso.

§ 2. Lo stesso Tribunale deve valutare con particolare attenzione la credibilità del denunciante.

§ 3. Tuttavia, bisogna provvedere a che si eviti assolutamente qualunque pericolo di violazione del sigillo sacramentale.

  

Art. 25

Se emerge una questione incidentale, il Collegio definisca la cosa per decreto con la massima celerità.

Art. 26

§ 1. Fatto salvo il diritto di appello a questo Supremo Tribunale, terminata in qualunque modo l’istanza in un altro Tribunale, tutti gli atti della causa siano trasmessi d’ufficio quanto prima alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

§ 2. Il diritto del Promotore di Giustizia della Congregazione di impugnare la sentenza decorre dal giorno in cui la sentenza di prima istanza è stata notificata al medesimo Procuratore.

Art. 27

Contro gli atti amministrativi singolari emessi o approvati dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nei casi dei delitti riservati, si ammette il ricorso, presentato entro il termine perentorio di sessanta giorni utili, alla Congregazione Ordinaria (ossia, Feria IV) del medesimo Dicastero, la quale giudica il merito e la legittimità, eliminato qualsiasi ulteriore ricorso di cui all’art. 123 della Costituzione Apostolica Pastor bonus.



Art. 28

La cosa passa in giudicato:

    1° se la sentenza è stata emessa in seconda istanza;

    2° se l’appello contro la sentenza non è stato interposto entro un mese;

    3° se, in grado di appello, l’istanza andò perenta o si rinunciò ad essa;

    4° se fu emessa una sentenza a norma dell’art. 20.

Art. 29

§ 1. Le spese giudiziarie si paghino secondo quanto stabilito dalla sentenza.

§ 2. Se il reo non può pagare le spese, esse siano pagate dall’Ordinario o dal Gerarca della causa.

Art. 30

§ 1. Le cause di questo genere sono soggette al segreto pontificio.

§ 2. Chiunque viola il segreto o, per dolo o negligenza grave, reca altro danno all’accusato o ai testimoni, su istanza della parte lesa o anche d’ufficio sia punito dal Turno superiore con congrue pene.

Art. 31

In queste cause, insieme alle prescrizioni di questo norme, a cui sono tenuti tutti i Tribunali della Chiesa Latina e delle Chiese Orientali Cattoliche, si debbono applicare anche i canoni sui delitti e le pene e sul processo penale dell’uno e dell’altro Codice.

ALTRI ATTI PONTIFICI

CITTA' DEL VATICANO, 15 LUG. 2010 (VIS). Il Santo Padre ha nominato:

- Il Sacerdote Johannes Wilhelmus Maria Liesen, Vescovo Ausiliare di ‘s-Hertogenbosch (superficie: 3.826; popolazione: 2.058.000; cattolici: 1.157.000; sacerdoti: 845; religiosi: 3.341; diaconi permanenti: 83), Paesi Bassi. Il Vescovo eletto è nato a Oosterhout (Paesi Bassi) nel 1960 ed è stato ordinato sacerdote nel  1984. È stato finora Professore nel Seminario Maggiore di Roermond (Paesi Bassi) e Membro della Commissione Teologica Internazionale.

- Il Sacerdote Robertus Gerardus Leonia Maria Mutsaerts, Vescovo Ausiliare di ‘s-Hertogenbosch. Il Vescovo eletto è nato nel 1958 a Tilburg (Paesi Bassi) ed è stato ordinato sacerdote nel 1993. È stato finora parroco della parrocchia di S. Martino e S. Giovanni Evangelista a Heeze e dal 2009 anche Presidente della Commissione diocesana per le nomine.

- Il Reverendo Fernando Bascope Müller, S.D.B., Vescovo Ausiliare di El Alto (superficie: 23.000; popolazione: 1.266.000; cattolici: 950.000; sacerdoti: 61; religiosi: 191; diaconi permanenti: 19), Bolivia. Il Vescovo eletto è nato a Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) nel 1962, nel 1987 ha fatto la professione solenne come religioso salesiano ed è stato ordinato sacerdote nel 1991. È stato finora Maestro dei Novizi della Ispettoria salesiana di Bolivia e Direttore di quella Comunità Formativa.

- Il Sacerdote Eugenio Scarpellini, Vescovo Ausiliare di El Alto (Bolivia). Il Vescovo eletto è nato nel 1954 a Verzellino (Italia) ed è stato ordinato sacerdote nel 1978. È stato finora Segretario Generale Aggiunto della Conferenza Episcopale Boliviana.

- Il Monsignore Joaquín Gimeno Lahoz, Vescovo di Comodoro-Rivadavia (superficie: 146.752; popolazione: 521.391; cattolici: 400.060; sacerdoti: 32; religiosi: 87; diaconi permanenti: 1), Argentina. Il Vescovo eletto è nato a La Mata de Olmos (Spagna) nel 1948, ed è stato ordinato sacerdote nel 1973. È stato finora Vicario Generale della medesima Diocesi.

- Il Padre Marko Semren, O.F.M., Vescovo Ausiliare della Diocesi di Banja Luka (superficie: 16.457; popolazione: 550.000; cattolici: 37.797; sacerdoti: 68; religiosi: 136), Bosnia ed Erzegovina. Il Vescovo eletto è nato nel 1954 a Bila (Bosnia Erzegovina), ha emesso la professione solenne nel 1980 ed è stato ordinato sacerdote nel 1981. È stato finora Guardiano del Convento francescano di Gorica-Livno e Docente all’Istituto Teologico francescano di Sarajevo.
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