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Il Vatican Information Service (VIS), istituito nell'ambito della Sala Stampa della Santa Sede, è un bollettino telematico che diffonde notizie relative all'attività magistrale e pastorale del Santo Padre e della Curia Romana...

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martedì 29 maggio 2012

STRAGE DI HULA ADDOLORA E PREOCCUPA PROFONDAMENTE IL SANTO PADRE

Città del Vaticano, 29 maggio 2012 (VIS). Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Padre Federico Lombardi, S.I., ha rilasciato la dichiarazione che segue sulla strage di Hula in Siria.

"La recente strage di Hula, dove hanno perso la vita un centinaio di persone, tra cui numerosi bambini, addolora e preoccupa profondamente il Santo Padre e l’intera comunità cattolica, nonché la comunità internazionale, che ha condannato unanimemente l’accaduto".

"Nel rinnovare il suo appello alla cessazione di ogni forma di violenza, la Santa Sede esorta le parti interessate e tutta la comunità internazionale a non risparmiare alcuno sforzo per risolvere la crisi attraverso il dialogo e la riconciliazione. Anche i leaders e i credenti delle diverse religioni, con la preghiera e la collaborazione vicendevole, sono chiamati a promuovere con grande impegno l’auspicata pace, per il bene di tutta la popolazione".



CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE PUBBLICA NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI

Città del Vaticano, 29 maggio 2012 (VIS). La Congregazione per la Dottrina della Fede ha recentemente pubblicato le "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni", tradotte in diverse lingue. Il Documento fu approvato da Papa Paolo VI e emanato dal Dicastero nel 1978. A quel tempo le "Norme" furono inviate ai Vescovi, senza darne una pubblicazione ufficiale poiché riguardavano in prima persona i Presuli.

Con il passare del tempo il Documento è stato pubblicato in alcune opere su detta materia, ma senza l'autorizzazione previa della Congregazione per la Dottrina della Fede, autorità competente, cosicché i principali contenuti delle norme sono attualmente di pubblico dominio. Pertanto la Congregazione ha ritenuto opportuno pubblicare le suddette Norme.

Di seguito riportiamo alcuni estratti della Prefazione, redatta dal Cardinale William J. Levada, Prefetto della Congregazione:

"La attualità della problematica di esperienze legate ai fenomeni soprannaturali nella vita e nella missione della Chiesa è stata rilevata anche recentemente dalla sollecitudine pastorale dei Vescovi radunati nella XII Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sulla Parola di Dio nell’ottobre 2008. Tale preoccupazione è stata raccolta dal Santo Padre Benedetto XVI in un importante passaggio dell’Esortazione Apostolica Post-sinodale Verbum Domini. (...) Sembra opportuno ricordare qui tale insegnamento del Pontefice (...):

"Come hanno ricordato i Padri durante il Sinodo, la “specificità del cristianesimo si manifesta nell’evento Gesù Cristo, culmine della Rivelazione, (...) Egli ‘che ci ha rivelato Dio’ (Gv 1,18) è la Parola unica e definitiva consegnata all’umanità'. (...) Il Sinodo ha raccomandato di “aiutare i fedeli a distinguere bene la Parola di Dio dalle rivelazioni private” (Propositio 47), il cui ruolo “non è quello... di ‘completare’ la Rivelazione definitiva di Cristo, ma di aiutare a viverla più pienamente in una determinata epoca storica” (Catechismo della Chiesa Cattolica, 67). Il valore delle rivelazioni private è essenzialmente diverso dall’unica rivelazione pubblica: questa esige la nostra fede; in essa (...) Dio stesso parla a noi".

"Il criterio per la verità di una rivelazione privata è il suo orientamento a Cristo stesso. Quando essa ci allontana da Lui, allora essa non viene certamente dallo Spirito Santo, che ci guida all’interno del Vangelo e non fuori di esso. La rivelazione privata è un aiuto per questa fede, e si manifesta come credibile proprio perché rimanda all’unica rivelazione pubblica. Per questo l’approvazione ecclesiastica di una rivelazione privata indica essenzialmente che il relativo messaggio non contiene nulla che contrasti la fede ed i buoni costumi; è lecito renderlo pubblico, ed i fedeli sono autorizzati a dare ad esso in forma prudente la loro adesione. Una rivelazione privata può introdurre nuovi accenti, fare emergere nuove forme di pietà o approfondirne di antiche. Essa può avere un certo carattere profetico (cfr 1 Tess 5,19-21) e può essere un valido aiuto per comprendere e vivere meglio il Vangelo nell’ora attuale; perciò non lo si deve trascurare. È un aiuto, che è offerto, ma del quale non è obbligatorio fare uso".

"È viva speranza di questa Congregazione che la pubblicazione ufficiale delle Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni potrà aiutare l’impegno dei Pastori della Chiesa cattolica nell’esigente compito di discernimento delle presunte apparizioni e rivelazioni, messaggi e locuzioni o, più in generale, fenomeni straordinari o di presunta origine soprannaturale".

NORME PER PROCEDERE NEL DISCERNIMENTO DI PRESUNTE APPARIZIONI E RIVELAZIONI

Città del Vaticano, 29 maggio 2012 (VIS). Di seguito riportiamo estratti del Documento "Norme per procedere nel discernimento di presunte apparizioni e rivelazioni" recentemente pubblicato dalla Congregazione per la Dottrina della Sede. Il Documento,  approvato da Papa Paolo VI nel 1978, fu emanato nello stesso anno dalla Congregazione.  A quel tempo le Norme furono inviate a tutti i Vescovi del mondo senza che si procedesse ad una pubblicazione ufficiale, giacché esse sono indirizzate principalmente ai Presuli.

ORIGINE E CARATTERE DELLE NORME

(...) "1. Oggi, più che in passato, la notizia di apparizioni si diffonde rapidamente tra i fedeli grazie ai mezzi di informazione. Inoltre, la facilità degli spostamenti favorisce e moltiplica i pellegrinaggi. L’Autorità ecclesiastica è perciò chiamata a pronunciarsi in merito senza ritardi.

2. D’altra parte, la mentalità odierna e le esigenze scientifiche e quelle proprie dell’indagine critica rendono più difficile, se non quasi impossibile, emettere con la debita celerità i giudizi che concludevano in passato le inchieste in materia (constat de supernaturalitate, non constat de supernaturalitate). (...)

Quando l’Autorità ecclesiastica venga informata di qualche presunta apparizione o rivelazione, sarà suo compito:

a) in primo luogo, giudicare del fatto secondo criteri positivi e negativi

b) in seguito, se questo esame giunge ad una conclusione favorevole, permettere alcune manifestazioni pubbliche di culto o di devozione, proseguendo nel vigilare su di esse con grande prudenza (ciò equivale alla formula: «pro nunc nihil obstare»);

c) infine, alla luce del tempo trascorso e dell’esperienza, con speciale riguardo alla fecondità dei frutti spirituali generati dalla nuova devozione, esprimere un giudizio de veritate et supernaturalitate, se il caso lo richiede. (in particolare in considerazione dell'abbondanza di frutti spirituali derivanti dalla nuova devozione).

I. CRITERI PER GIUDICARE, ALMENO CON UNA CERTA PROBABILITÀ, DEL CARATTERE DELLE PRESUNTE APPARIZIONI O RIVELAZIONI

"A) Criteri positivi:

a) Certezza morale, o almeno grande probabilità dell’esistenza del fatto, acquisita per mezzo di una seria indagine.

b) Circostanze particolari relative all’esistenza e alla natura del fatto, vale a dire:

1. qualità personali del soggetto o dei soggetti (in particolare, l’equilibrio psichico, l’onestà e la rettitudine della vita morale, la sincerità e la docilità abituale verso l’autorità ecclesiastica, l’attitudine a riprendere un regime normale di vita di fede, ecc.);

2. per quanto riguarda la rivelazione, dottrina teologica e spirituale vera ed esente da errore;

3. sana devozione e frutti spirituali abbondanti e costanti (per esempio, spirito di preghiera, conversioni, testimonianze di carità, ecc.).

B) Criteri negativi:

a) Errore manifesto circa il fatto.

b) Errori dottrinali attribuiti a Dio stesso, o alla Beata Vergine Maria, o a qualche santo nelle loro manifestazioni, tenuto conto tuttavia della possibilità che il soggetto abbia aggiunto – anche inconsciamente –, ad un’autentica rivelazione soprannaturale, elementi puramente umani oppure qualche errore d’ordine naturale.

c) Una ricerca evidente di lucro collegata strettamente al fatto.

d) Atti gravemente immorali compiuti nel momento o in occasione del fatto dal soggetto o dai suoi seguaci.

e) Malattie psichiche o tendenze psicopatiche nel soggetto, che con certezza abbiano esercitato una influenza sul presunto fatto soprannaturale, oppure psicosi, isteria collettiva o altri elementi del genere.

Va notato che questi criteri positivi e negativi sono indicativi e non tassativi e vanno applicati in modo cumulativo ovvero con una qualche loro reciproca convergenza.

II. INTERVENTO DELL'AUTORITÀ ECCLESIASTICA COMPETENTE

1. Se, in occasione del presunto fatto soprannaturale, nascono in modo quasi spontaneo tra i fedeli un culto o una qualche devozione, l’Autorità ecclesiastica competente ha il grave dovere di informarsi con tempestività e di procedere con cura ad un’indagine.

2. L’Autorità ecclesiastica competente può intervenire in base a una legittima richiesta dei fedeli (in comunione con i Pastori e non spinti da spirito settario) per autorizzare e promuovere alcune forme di culto o di devozione se, dopo l’applicazione dei criteri predetti, niente vi si oppone. Si presterà però attenzione a che i fedeli non ritengano questo modo di agire come un’approvazione del carattere soprannaturale del fatto da parte della Chiesa.

3. In ragione del suo compito dottrinale e pastorale, l’Autorità competente può intervenire motu proprio; deve anzi farlo in circostanze gravi, per esempio per correggere o prevenire abusi nell’esercizio del culto e della devozione, per condannare dottrine erronee, per evitare pericoli di un misticismo falso o sconveniente, ecc.

4. Nei casi dubbi, che non presentano alcun rischio per il bene della Chiesa, l’Autorità ecclesiastica competente si asterrà da ogni giudizio e da ogni azione diretta (perché può anche succedere che, dopo un certo periodo di tempo, il presunto fatto soprannaturale cada nell’oblio); non deve però cessare di essere vigile per intervenire, se necessario, con celerità e prudenza.

III. AUTORITÀ COMPETENTI PER INTERVENIRE

1. Spetta innanzitutto all’Ordinario del luogo il compito di vigilare e intervenire.

2. La Conferenza Episcopale regionale o nazionale può intervenire in certi casi.

3. La Sede Apostolica può intervenire, sia su domanda dell’Ordinario stesso, sia di un gruppo qualificato di fedeli, sia anche direttamente in ragione della giurisdizione universale del Sommo Pontefice.

IV. INTERVENTO DELLA SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE

1. a) L’intervento della Sacra Congregazione può essere richiesto sia dall’Ordinario, fatta la propria parte, sia da un gruppo qualificato di fedeli. In questo secondo caso, si presterà attenzione a che il ricorso alla Sacra Congregazione non sia motivato da ragioni sospette (come, per esempio, la volontà di costringere l’Ordinario a modificare le proprie legittime decisioni, a ratificare qualche gruppo settario, ecc.).

b) Spetta alla Sacra Congregazione intervenire motu proprio nei casi più gravi, in particolare quando il fatto coinvolge una consistente parte della Chiesa (...)

2. Spetta alla Sacra Congregazione giudicare e approvare il modo di procedere dell’Ordinario o, se lo ritiene possibile e conveniente, procedere ad un nuovo esame del fatto (...)".



ALTRI ATTI PONTIFICI


Città del Vaticano, 29 maggio 2012 (VIS). Il Santo Padre:

- Ha nominato il Vescovo Samuel J. Aquila, Arcivescovo di Denver (superficie: 101.279; popolazione: 3.328.000; cattolici: 549.325; sacerdoti: 306; religiosi: 376; diaconi permanenti: 184), Stati Uniti d'America. L'Arcivescovo eletto, è nato nel 1950 a Burbank (Stati Uniti d'America) ed è stato ordinato sacerdote nel 1976. Dal 1976 al 1979 è stato Vicario Parrocchiale della "Saint Mary Parish a Colorado Springs e dal 1979 al 1982 della "Christ the King Parish" a Denver; dal 1982 al 1987 è stato Parroco della "Guardian Angels Parish"; dal 1986 al 1987 è stato Vicario foraneo e Membro del Consiglio presbiterale; dal 1990 al 1994 è stato Direttore dell’Ufficio liturgico, Maestro delle Cerimonie e Condirettore dell’Ufficio per la formazione permanente del clero; dal 1994 al 1999 è stato Segretario per l’educazione cattolica dell’arcidiocesi (1994-1999); dal 1999 al 2001 è stato Rettore del "Saint John Vianney Theological Seminary" di Denver; nel 2001 è stato nominato Vescovo Coadiutore di Fargo (Stati Uniti d'America) e nel 2002 è succeduto alla medesima Sede; è stato Amministratore Apostolico della diocesi di Sioux Falls (South Dakota) dal 2005 al 2006.

- Ha nominato il Vescovo Richard J. Malone, Vescovo di Buffalo (superficie: 16.511; popolazione: 1.621.000; cattolici: 716.000; sacerdoti: 421; religiosi: 1.075; diaconi permanenti: 127), Stati Uniti d'America. Finora Vescovo di Portland (Stati Uniti d'America), succede al Vescovo Edward U. Kmiec, del quale il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della medesima diocesi, presentata per raggiunti limiti d'età.


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